Gli assetti globali stanno cambiando rapidamente e l’Europa reagisce modificando i piani per la transizione energetica col REPowerEU, una manovra da ben 210 miliardi di euro. Si accelera aumentando gli obiettivi precedentemente fissati e diminuendo i tempi a disposizione, così c’è già chi inizia con lo STOP ALLE CALDAIE A GAS.
Qui di seguito una sintesi dei principali aggiornamenti di settore in un presente che è già futuro.
CALDAIE A GAS: la vendita sarà vietata
L’UE mantiene in primo piano l’obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici, puntando anche all’indipendenza energetica e slegandosi dalle attuali dinamiche di approvvigionamento dei combustibili fossili.
Viene così anticipato al 2029 lo STOP alle caldaie autonome a gas.
C’è chi ha già deciso di agire in anticipo, l’Olanda, infatti, ha scelto di imporre dal 2026 l’installazione di pompe di calore anche ibride o il collegamento al teleriscaldamento alla prima sostituzione dell’impianto di riscaldamento. La Germania addirittura quest’obbligo lo farà partire dal 2024.
Entrambi i Governi hanno già stanziato ingenti contributi a sostegno della transizione, garantendo un percorso formativo e corsi speciali agli installatori, puntando sul sostegno dei produttori e la supervisione delle Associazioni di categoria.
EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI: obbligo copertura 60% dei consumi energetici da fonti rinnovabili
Per tutti i titoli abitativi presentati a partire dal 13 giugno 2022 è operativo l’obbligo di incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, obbligo di copertura che aumenta al 65% per gli edifici pubblici.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (cosiddetta direttiva RED II), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, al primo comma dell’articolo 26 prevede:
RED II
“… i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto”.
Il testo completo è disponibile cliccando su questo link alla Gazzetta Ufficiale.
link alla Gazzetta Ufficiale
GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA: nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi
Il Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce anche i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati a biomassa.
Decreto Legislativo 199/2021
Lo ricorda il GSE, Gestore Servizi Energetici, spiegando le nuove disposizioni:
- in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa è necessario conseguire la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore
- in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, serve conseguire la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle
- in caso di nuova installazione è necessario il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.